Tutti
i passeggeri che hanno acquistato un biglietto Enermar beneficiano delle garanzie
e servizi di cui alla presente polizza.
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo
del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla
circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997.
INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA SOCIETA'
Nota
informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione
prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta
nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate
a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni
contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con decreto legislativo del
17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua
italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in
altra lingua.
Denominazione
sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale
Il contratto
sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita
nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) - cap. 20041 - Centro Direzionale
Colleoni - Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate
per iscritto al Contraente da parte della Società.
Autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni
La Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).
INFORMAZIONI
RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La
legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno
comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere
una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative
alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la
Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del
diritto italiano.
Prescrizione
dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice
Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato
il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro
di questi azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità
di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Reclami
in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami
di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso,
14 - 20041 - Agrate Brianza - Mi - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it .
Qualora
l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione
della responsabilità, ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello
previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque
rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con
il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni
in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero
intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente,
nonché a fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenza
La
presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità
di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali
modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società) intende fornire
la seguente informativa.
In
relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto
del trattamento, la Società intende precisare che:
il trattamento dei
dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
il trattamento dei
dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli
articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1)
Finalità' del trattamento
I
dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4
comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dalla Società
e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a)
svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione,
adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza
richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente
connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa
svolta dalla Società che è autorizzata ai sensi di legge;
b)
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate
da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività
commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Società
o da Società del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2)
Modalità del trattamento
Il
trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal
Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via
non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo
principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità,
integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto
obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla
stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione
del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della
catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili
della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento
della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste
e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti
a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.
3)
Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente,
(anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione
e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento
di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b)
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento,
normativa comunitaria.
L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento
dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere
o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente
previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione
commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo
e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4)
Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati
potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per
essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia
e all'estero, alla Società o a società del Gruppo Filo diretto,
soggetti esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti,
organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri
soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori,
agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali,
periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione,
la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale,
consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring
e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione
elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività
di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi
di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società.
Gli
stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti
e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi
di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione
Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo Filo diretto
(società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo
Filo diretto.
5)
Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7
del Codice Privacy)
L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici
diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso
la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché
il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario.
Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente
a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate
Brianza (MI).
6)
Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona
del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto
che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
D
EFINIZIONI
Alle
seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui
precisati:
AMI
ASSISTANCE: L'Agenzia della Società
ASSICURATO: Il soggetto
il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona che
acquista un biglietto Enermar Spa regolarmente comunicata alla Società.
ASSICURAZIONE:
Il contratto di assicurazione.
AVARIA: Il danno subito dal bagaglio
per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
BAGAGLIO:
i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale,
il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere
e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
BROKER: La Spettabile
Cambiaso Risso & C. Assicurazioni Srl.
CENTRALE OPERATIVA: La struttura
della Società in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, che organizza ed
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
CONTRAENTE:
La Spettabile Enermar.
EUROPA: Tutti gli stati europei e inoltre: Algeria,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.
ESTERO:
Tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.
FRANCHIGIA:
Parte del danno indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.
FURTO:
E' il reato, previsto all'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri.
INDENNIZZO: La somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO: L'evento, dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato
la morte oppure un'invalidità permanente.
ITALIA: Il territorio
della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San
Marino.
MALATTIA: L'alterazione dello stato di salute non dovuta ad
infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio
del viaggio.
MONDO: Tutte le Nazioni diverse da quelle ricomprese nelle
definizioni di Italia ed Europa.
NUCLEO FAMILIARE: Il coniuge/convivente
ed i figli conviventi con l'Assicurato.
POLIZZA: Il documento che prova
l'assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO:
degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RESIDENZA:
Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SCOPERTO: L'importo
che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale
sul danno risarcibile a termini contrattuali.
SINISTRO: Il verificarsi
del fatto dannoso contro cui è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA':
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
TERZI: Qualunque persona ad esclusione
del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi
dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.
VEICOLO:
le automobili, i motoveicoli, i caravan, i rimorchi o le roulotte, ad uso privato
di peso complessivo inferiore a 35 q.li, di proprietà dell'Assicurato (escluso
noleggio), conformi alla legge e che abbiano sostenuto i controlli tecnici obbligatori.
NORME
CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1
- ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice
Civile.
2
- SEGRETO PROFESSIONALE
Al momento della denuncia del sinistro, con particolare
riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato
dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione
nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale".
3
- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L'assicurazione è regolata dalla legge
italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
le norme di legge.
CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
1
- VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Per il viaggio di
andata: Le garanzie decorrono 48 ore prima dell'orario ufficiale di imbarco (in
base all'orario effettivo di partenza della nave Enermar), hanno validità
dal momento in cui inizia il viaggio dalla propria residenza per raggiungere il
porto di imbarco e terminano dopo 12 ore dallo sbarco dell'Assicurato (in base
all'orario effettivo di arrivo della nave Enermar).
Per il viaggio di ritorno:
Le garanzie decorrono 12 ore prima dell'orario ufficiale di imbarco (in base all'orario
effettivo di partenza della nave Enermar), hanno validità dal momento in
cui inizia il viaggio dell'Assicurato per raggiungere il porto di imbarco e terminano
dopo 48 ore dallo sbarco dell'Assicurato (in base all'orario effettivo di arrivo
della nave Enermar).
2
- ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese
o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto
il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.
3
- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento
derivante, direttamente o indirettamente, da:
valide
per tutte le garanzie:
-
scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere,
rappresaglie, sabotaggio;
- terrorismo, guerra, insurrezioni;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici;
- uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
-
suicidio o tentativo di suicidio;
- movimenti tellurici, eruzione vulcanica,
inondazione o altri fenomeni naturali;
- trasformazioni o assestamenti energetici
dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione
o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc).
valide
per le garanzie Assistenza e Spese Mediche
-
stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della
partenza;
- spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo
scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- malattie mentali ed
i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- partecipazione
a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere
ricreativo.
CONDIZIONI
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
RIMBORSO
SPESE MEDICHE
1
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimale per Assicurato di
€ 1.000,00 per Viaggi in Italia ed € 5.000,00 per viaggi nel resto del
mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti
a malattia non preesistente o infortunio verificatisi durante il periodo di validità
della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di
infortunio e con il limite di € 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi
chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale
Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto
delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a €
1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della
Centrale Operativa.
2
- FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia
assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri
con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da
parte della Centrale Operativa, e sempre che l'Assicurato sia in grado di dimostrare
l'avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta
di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell'importo da rimborsare
con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che nessun rimborso sarà
dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento
delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
3
- ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono
escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti
e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali,
lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi
o applicazioni di natura estetica. L' assicurazione non è operante per
le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché
per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità
e/o impotenza.
ASSISTENZA
ALLA PERSONA
1
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga entro i limiti
convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante
l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà
consistere in prestazioni in denaro od in natura.
2
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio,
occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Società metterà
a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli
accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
3
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato,
in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Società
tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore
notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi,
il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di
medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la
Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico
di guardia interno, la Società invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze
lo rendessero necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento,
tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
4 - SEGNALAZIONE
DI UN MEDICO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga
ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona
in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
5
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa,
in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità
o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio
e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile,
quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In
base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro
ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua
residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto
sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario
- aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri
mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto
verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico
della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli
del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo
di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello
stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della
struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
6
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto
sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente,
la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in
carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari
purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è
operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio
in suo possesso.
7
- TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del
suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto
della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le
spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro
da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla
garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della
salma.
8
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero
ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà
e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica
o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di €
100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente
in loco un altro familiare maggiorenne.
9
- ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore
a 5 giorni, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui,
la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona
designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno
1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli
al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora
non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
10
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell'Assicurato
gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti
la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in
carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno
1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato
ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
11
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà
all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento
del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte
di regolare certificato medico la Società terra' a proprio carico le spese
di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di
€ 100,00 al giorno.
12
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere
spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità,
la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture
o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00
a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta
inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Società
dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
13
- RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Società
prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo
classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza,
a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo
per rientrare anticipatamente la Società metterà a disposizione
dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a
recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato
ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
14
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Società prenderà in carico
le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare
la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
15
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita'
sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia,
la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.
16
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese
di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00
per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
17
- ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali,
la Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le
preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato
non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Sono
altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza
venga impedito da norme sanitarie internazionali.
18
- RESPONSABILITÀ
La Società declina ogni responsabilità
per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni
di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali
e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che
vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od
imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
19
- RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare
alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
ASSISTENZA
AL VEICOLO
1
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società provvederà ad organizzare
e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel
successivo articolo 2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo,
restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per
guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
2
- SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito
a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e la
Società terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul
luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto di
assistenza della casa costruttrice o all'officina più' vicina o eventualmente
per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere
la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati
per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione
sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a
carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della
rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori
strada).
Se il veicolo rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato
dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente
per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria
per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa
al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
3
- INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla
ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo,
qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato
il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati
presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni
caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico
dell'Assicurato.
4
- RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
La Centrale Operativa
organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'Assicurato, del veicolo
a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più
di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo
per la Società pari al valore del veicolo dopo il sinistro. Saranno a carico
della Società le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro
e fino al ritorno, con il massimo di € 50,00. Nel caso le spese preventivate
per le riparazioni siano antieconomiche o comunque superiori al valore del veicolo
dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e la Società si
limiterà a tenere a suo carico le spese di abbandono legale.
5
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - AUTO SOSTITUTIVA
Qualora il veicolo risultasse
indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo
superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa
metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri un titolo
di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura
a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni
di autonoleggio, senza autista per un massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato
per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per
il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
6
- RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
Qualora l'Assicurato
non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente articolo 5 la Centrale
Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri,
un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o
treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente
con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un
massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza.
Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le
eventuali franchigie.
7
- PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
Qualora
l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo
oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli articoli
4, 5, 6, la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate,
un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'Assicurato stesso di
recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero.
8
- SPESE DI ALBERGO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito a guasto
o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure
è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio
domicilio ad una sosta forzata, la Società terrà a proprio carico
il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti del veicolo per un pernottamento
e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse
da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
9
- AUTISTA
La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista
per sostituire l'Assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo
nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L'autista è
a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve
tempo possibile il veicolo dell'Assicurato alla prima destinazione originaria
del viaggio ovvero alla residenza dell'Assicurato.
10
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ'
Qualora l'Assicurato dovesse
sostenere spese impreviste conseguenti a guasto del veicolo o incidente, la Centrale
Operativa provvederà al pagamento in loco di fatture o ad anticipo di denaro
all'Assicurato stesso, fino all'importo di € 500,00. Per beneficiare di tale
anticipo, che comunque dovrà essere restituito alla Centrale Operativa
entro 30 giorni dal rientro al suo domicilio, l'Assicurato dovrà fornire
garanzie bancarie o di altro genere, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa.
In ogni caso la garanzia non sarà operante nei Paesi in cui non esistano
filiali o corrispondenti della Centrale Operativa e qualora l'eventuale trasferimento
di fondi all'estero comporti violazione delle disposizioni valutarie.
11
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE
In caso di incidente stradale del veicolo assistito,
la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo della cauzione per libertà
provvisoria del conducente fino a concorrenza di € 5.000,00 contro garanzie
bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel
caso il conducente venga trattenuto dall'Autorità Giudiziaria in seguito
a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato
alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall'anticipo.
12
- ESCLUSIONI
oltre alle esclusioni indicate nelle condizioni generali sono
esclusi:
a) i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
b)
i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
c) i veicoli non terrestri e non
regolarmente immatricolati;
d) i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al
trasporto pubblico.
BAGAGLIO
1
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce entro i massimale
di € 500,00:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio,
furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
-
entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona,
il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica
in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma
comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate
per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato
a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo
più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
2
- LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di €
400,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli,
pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature
fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I
corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono
considerati quali unico oggetto.
3
- ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono
esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza
dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato
imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c)
le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina,
scippo o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all'interno
del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto
del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni.
Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è
posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro,
carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti
aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce
ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi;
g) i beni acquistati durante
il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
4
- CRITERI DI RISARCIMENTO
Il rimborso avverrà al valore a nuovo
per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre
mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado
e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento
verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare
regolare giustificativo di spesa.
5
- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto
all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti
Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in
occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale
(P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
COME
DEVE COMPORTARSI L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA'
ASSISTENZA
PERSONE
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l'Assicurato
deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri:
Telefono:
--39/039 6899965 Telefax --39/039 6057533
Indicando:
-
Il motivo della chiamata
- Cognome e nome
- Il numero del biglietto Enermar
-
Il luogo preciso in cui si trova
- Il numero di telefono o telefax dove possiamo
contattarlo
- L'indirizzo del suo domicilio
- Dati identificativi del veicolo
-
Tipo di intervento richiesto
Per
le richieste di rimborso l'Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a:
AMI
ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso
14 - 20041 - Agrate Brianza (MI)
Per informazioni: Telefono 039 6899941 - Fax
039 6899940
Documentazione
da inviare per il Rimborso:
Spese
mediche:
- La diagnosi medica che certifichi la patologia sofferta, in
caso di ricovero copia della cartella clinica.
- L'originale delle notule/fatture
relative alle spese sostenute.
- Prescrizione medica per l'eventuale acquisto
di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati.
- Copia del biglietto
Enermar.
Bagaglio:
-
Copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del
luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro
e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto.
- Copia
del reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile.
-
Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte
di esso consegnato al vettore aereo, originale del P.I.R (rapporto irregolarità
bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale e originale
del biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio).
- Copia della
lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera
di risposta del vettore stesso.
- Copia del biglietto Enermar.
- Fatture,
scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto
e il loro valore).
- Giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti
di identità se sostenute.
- Fatture di riparazione ovvero dichiarazione
di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un
concessionario o da uno specialista del settore.
La
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può
comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. La Società
si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per
una corretta valutazione della richiesta di rimborso.