La
presente polizza facoltativa è valida esclusivamente se e' stata acquistata
dal passeggero contestualmente alla prenotazione del biglietto.
NOTA
INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Ai sensi dell'art.
123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità
con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997.
INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA SOCIETA'
Nota
informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione
prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta
nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate
a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni
contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con decreto legislativo del
17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua
italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in
altra lingua.
Denominazione
sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale
Il contratto
sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita
nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) - cap. 20041 - Centro Direzionale
Colleoni - Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate
per iscritto al Contraente da parte della Società.
Autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni
La Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).
INFORMAZIONI
RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La
legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno
comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere
una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative
alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la
Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del
diritto italiano.
Prescrizione
dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice
Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato
il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro
di questi azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità
di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Reclami
in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami
di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso,
14 - 20041 - Agrate Brianza - Mi - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it .
Qualora
l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione
della responsabilità, ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello
previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque
rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con
il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni
in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero
intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente,
nonché a fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenza
La
presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità
di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali
modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società) intende fornire
la seguente informativa.
In
relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto
del trattamento, la Società intende precisare che:
il trattamento dei
dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
il trattamento dei
dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli
articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1)
Finalità' del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque
acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento
ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy
, sono trattati dalla Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti
finalità:
a)
svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione,
adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza
richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente
connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa
svolta dalla Società che è autorizzata ai sensi di legge;
b)
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate
da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività
commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Società
o da Società del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2)
Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo
le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici
e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo
principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità,
integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto
obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla
stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione
del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della
catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili
della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento
della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste
e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti
a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.
3)
Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente,
(anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione
e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento
di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b)
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento,
normativa comunitaria.
L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento
dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere
o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente
previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione
commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo
e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4)
Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati
potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per
essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia
e all'estero, alla Società o a società del Gruppo Filo diretto,
soggetti esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti,
organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri
soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori,
agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali,
periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione,
la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale,
consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring
e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione
elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività
di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi
di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società.
Gli
stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti
e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi
di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa
vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione
Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo Filo diretto
(società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo
Filo diretto.
5)
Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7
del Codice Privacy)
L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici
diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso
la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché
il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario.
Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente
a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate
Brianza (MI).
6)
Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona
del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto
che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
DEFINIZIONI
Alle
seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui
precisati:
AMI
ASSISTANCE: L'Agenzia della Società
ASSICURATO: Il soggetto
il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona che
acquista la presente polizza contestualmente alla prenotazione del biglietto Enermar
regolarmente comunicata alla Società.
ASSICURAZIONE: Il contratto
di assicurazione.
BROKER: La Spettabile Cambiaso Risso & C. Assicurazioni
Srl.
CENTRALE OPERATIVA: La struttura della Società in funzione
tutti i giorni 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza
previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
CONTRAENTE: La Spettabile
Enermar.
FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile che rimane sempre
a carico dell'Assicurato.
FURTO: E' il reato, previsto all'art. 624
del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per
altri.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di
sinistro.
INFORTUNIO: L'evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali per
conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte oppure un'invalidità
permanente.
MALATTIA: L'alterazione dello stato di salute non dovuta
ad infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione
o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio
del viaggio.
NUCLEO FAMILIARE: Il coniuge/convivente ed i figli conviventi
con l'Assicurato.
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO: degenza
in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RESIDENZA:
Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SCOPERTO: L'importo
che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale
sul danno risarcibile a termini contrattuali.
SINISTRO: Il verificarsi
del fatto dannoso contro cui è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA':
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
TERZI: Qualunque persona ad esclusione
del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi
dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.
CAPITOLO
1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1
- ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società
l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice
Civile.
2
- SEGRETO PROFESSIONALE
Al momento della denuncia del sinistro, con particolare
riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato
dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione
nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale".
3
- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L'assicurazione è regolata dalla legge
italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
le norme di legge.
CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE
1
- VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La presente polizza
è valida esclusivamente se sottoscritta dall'Assicurato contestualmente
alla data di prenotazione della biglietteria Enermar.
La garanzia è
valida sia per la tratta di andata che per quella di ritorno, decorre dal momento
della prenotazione del biglietto e termina al momento dell'imbarco (in andata
e/o ritorno).
2
- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento
derivante, direttamente o indirettamente, da:
- ogni fatto o circostanza prevedibile
e/o preesistente al momento della prenotazione del biglietto;
- malattie mentali
ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;
CONDIZIONI
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO
VIAGGIO
1
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società rimborsa all'Assicurato
la penale applicata contrattualmente da Enermar ai sensi delle Condizioni Generali
di Trasporto, per annullamento del biglietto da parte dell'Assicurato in conseguenza
di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del biglietto determinate
da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o di un compagno di viaggio
indicato dall'Assicurato, del loro coniuge-compagno/convivente, genitori, fratelli,
figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore,
di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio
a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza
alle persone sopracitate malate o infortunate.
- danni materiali all'abitazione,
allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile
la sua presenza;
- impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo
di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti
Autorità.
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto occorsi
nelle 48 ore precedenti l'imbarco che impedisca all'Assicurato di raggiungere
il luogo di partenza del viaggio;
- Convocazione della Pubblica Autorità
per l'Assicurato;
- Impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato
delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da
parte del datore di lavoro compresa la cassa integrazione o la mobilità;
-
Impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento
causato da atti di pirateria aerea;
- Impossibilità ad intraprendere
il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici
o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, di partecipazione
ad un concorso pubblico, del matrimonio;
In
caso di un gruppo precostituito di partecipanti al viaggio prenotato sulla stessa
pratica è previsto il rimborso del corrispettivo di recesso all'Assicurato
che dovrà intraprendere il viaggio da solo a causa dell'annullamento per
malattia o infortunio da parte di tutte le altre persone assicurate che dovevano
viaggiare con lui.
2
- MASSIMALE E SCOPERTO
L'assicurazione è prestata fino al costo
totale del biglietto comprese le tasse e diritti di imbarco e sbarco senza deduzione
di alcuno scoperto.
3
- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato
o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo
il giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano
l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando
il numero telefonico 800-335747 attivo 24 ore su 24 indicando i propri dati anagrafici
e il recapito, il numero del biglietto Enermar e il motivo dell'annullamento.
L'Assicurato
è altresì obbligato ad informare immediatamente l'Agenzia di Viaggio
presso la quale è stato prenotato il viaggio.
L'Assicurato
deve indirizzare la sua corrispondenza a:
AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro
Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 - 20041 - Agrate Brianza (MI)
Per
informazioni: Telefono 039 6899941 - Fax 039 6899940
Documentazione
da inviare per il Rimborso:
-
dati anagrafici e recapito;
- copia del biglietto con ricevute di pagamento;
-
originali della documentazione medica (in caso di ricovero copia della cartella
clinica) o altri giustificativi se la causa di rinuncia è diversa da malattia
o infortunio;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Enermar;
-
documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto
che ha determinato la rinuncia.
La
Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione
necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso.
L'Assicurato
deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari nonché
produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando,
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato
eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
L'inadempimento di
tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Società verifichi
che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'assicurato dei documenti
necessari alla Società per la corretta valutazione della richiesta di rimborso
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Resta
inteso che il calcolo dell'indennizzo è pari al corrispettivo di recesso
previsto alla data in cui si è manifestato l'evento; l'eventuale maggior
corrispettivo di recesso, addebitato dal Contraente in conseguenza di un ritardo
da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio, resterà
a carico dell'Assicurato.